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Come cambia il lavoro pubblico: l'abc della riforma Brunetta

di Claudio Tucci

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15 novembre 2009
Subito attaccato il nuovo portale dedicato alla riforma Brunetta
Gli Abc del Sole 24 Ore

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Cartellino di riconoscimento (articolo 69, sub 55-novies). Obbligatorio per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, con esclusione di alcune categorie particolari.

Comitato dei garanti (articolo 42).
Che dura in carica 3 anni e viene nominato dal presidente del Consiglio dei ministri. Composto da 5 membri, viene sentito per irrogare le sanzioni ai dirigenti.

Commissione per la valutazione (articoli 13 e 30, comma 1). Opererà in collaborazione con la Funzione pubblica e il ministero dell'Economia, seppur in piena autonomia e in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione. Dovrà essere costituita entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Sarà composta da 5 componenti (esperti di elevata professionalità, anche esterni all'amministrazione), che dureranno in carica 6 anni e possono essere confermati una sola volta. Tra i suoi compiti, quello di coordinare le altre strutture di valutazione, aiutare le singole amministrazioni a districarsi al meglio tra le nuove modalità di misurazione delle performance e, in generale, favorire, all'interno di ogni struttura, la diffusione di legalità e trasparenza. Stabilito, poi, che dopo 5 anni dalla sua costituzione, venga affidato a un valutatore indipendente l'analisi dei risultati nel frattempo prodotti. L'attuazione del presente articolo costa 2 milioni di euro, nel 2009, e 8 milioni di euro, dal 2010.

Concorsi "territoriali" (articolo 51). Si stabilisce che il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

Contrattazione collettiva (articoli 53, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 65 e 66).
Determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali e disciplina, in coerenza col settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti nazionali e integrativi, che viene stabilita in modo che vi sia coincidenza tra disciplina giuridica ed economica. Sempre alla contrattazione collettiva è rimessa la definizione dei trattamenti economici accessori collegati: alla performance individuale, organizzativa e all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero dannose o pericolose per la salute. E in accordo con il principio di delega sulla riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, il decreto fissa a 4 il numero dei comparti di contrattazione, cui corrispondono 4 separate aree per la dirigenza. Un'apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. In attesa della costituzione delle macro area contrattuali, si dispone la proroga degli organismi di rappresentanza del personale (Rsu), anche se le relative elezioni siano state già indette (come nel caso della scuola). Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010. Nell'ambito, poi, dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. Per migliorare, inoltre, l'efficienza e l'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, si segnala la facoltà delle amministrazioni, al fine di incentivare la conclusione tempestiva degli accordi e di tutelare il profilo retributivo dei dipendenti in caso di mancato accordo, di erogare, in via provvisoria, ai dipendenti le somme stanziate dalla legge Finanziaria per i rinnovi contrattuali (per le sole voci stipendiali). Come, pure, in alternativa a questa, la copertura economica del periodo di vacanza contrattuale secondo misure e modalità stabilite dalla contrattazione nazionale e, comunque, nei limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali. Disposto, poi, che ogni accordo decentrato sia accompagnato da una relazione tecnica e da una relazione illustrativa, entrambe rese accessibili tanto agli organi di controllo quanto al pubblico. L'ultima, in particolare, deve essere redatta in modo tale da consentire al pubblico di valutare quanto la contrattazione decentrata sia effettivamente improntata al principio di premiare la produttività e l'efficienza nell'offerta di servizi pubblici. Previsto, poi, per alcune amministrazioni pubbliche che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano posti a carico dei rispettivi bilanci. Qualora, invece, sorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato del punto in discussione. Previsto, inoltre, un particolare regime per i procedimenti negoziali per il personale a ordinamento pubblicistico e l'abrogazione di una serie di norme superate dal presente decreto.

  CONTINUA ...»

15 novembre 2009
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